Newsletter Luglio 2016

Scritto da Super User. Pubblicato in 2016

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Luglio

2016

  

Normative e Leggi

È stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2016 con indicazioni di attuazione della normativa in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica: adeguamento entro il 31 dicembre 2016. 

Il Ministero dell'Interno con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decreta l’attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992.

 

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26 maggio 2016 devono adottare le seguenti misure comunque entro il 31 dicembre 2016:

 

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;

b) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto:

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento) -6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste.

 

Inoltre il termine degli adeguamenti previsti e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività e il progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamentoqualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, mentre quelli per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del decreto 151/2011 relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).

 

 

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Luglio

2016

 

Notizie, Indagini e Ricerche

La Commissione Europea propone una protezione rafforzata dei lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene.

Il cancro costituisce il principale fattore di rischio per la salute dei lavoratori nell’Unione europea. Si propone di migliorare la protezione dalle sostanze chimiche cancerogene rispetto a quanto già previsto dalla legislazione.

 

I principi per la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni sono stabiliti, a livello di UE, dalla direttiva quadro generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (89/391/CEE) e dalle direttive che disciplinano specificamente i rischi chimici (in particolare la direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni).

In base alla direttiva quadro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati o ridotti al minimo. La direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni detta una serie di disposizioni concrete riguardanti specificamente gli agenti chimici cancerogeni.

I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall’esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni e devono prevenire l’esposizione in presenza di rischi. Se possibile, le sostanze cancerogene dovrebbero essere sostituite con prodotti alternativi meno pericolosi; altrimenti, nella misura in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, la fabbricazione e l’utilizzo degli agenti cancerogeni dovrebbero avvenire in un sistema chiuso per evitare l’esposizione dei lavoratori. Se anche questo è impossibile, bisogna comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori.

 

L’assenza di limiti nazionali di esposizione professionale (OEL) per alcuni agenti cancerogeni e la fissazione di limiti elevati per altri determinano una protezione inadeguata dei lavoratori dell’UE. La diversità dei limiti nazionali di esposizione professionale può creare incertezza su quali siano le norme adeguate di gestione del rischio.

In base alla direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni, gli Stati membri possono adottare valori limite nazionali più bassi (quindi più rigorosi) rispetto a quelli dell’UE, in linea con l’obiettivo ultimo della direttiva che punta a ridurre al minimo l’esposizione.

 

In base al contributo fornito da scienziati, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro, la Commissione ha proposto valori limite per 13 agenti chimicicontenuti in un elenco di agenti chimici individuati come prioritari. Per i restanti agenti chimici, per i quali occorre un’ulteriore analisi, una proposta relativa alla fissazione di valori limite verrà presentata entro la fine del 2016.

 

Tabella. Settori interessati, tipi di cancro derivati da tali agenti chimici e stima dei livelli di esposizione per i 13 agenti chimici in esame.

 

Agenti chimici

Limiti di esposizione professionale (OEL) proposti

Settori interessati

Tipi di cancro e altre malattie derivati da tali agenti

Numero di lavoratori esposti

1,2-epossipropano

2,4 mg/m3

Fabbricazione di sostanze chimiche; lubrificanti sintetici, sostanze chimiche utilizzate nella perforazione petrolifera; sistemi poliuretanici

Tumori dei sistemi linfatico ed ematopoietico, aumento del rischio di leucemia

485 – 1500

1,3-butadiene

2,2 mg/m3

Fabbricazione di prodotti del petrolio raffinati, fabbricazione di articoli in gomma

Tumori del tessuto linfoematopoietico

27600

2-nitropropano

18 mg/m3

Fabbricazione di prodotti chimici di base, fabbricazione di aeromobili e di veicoli spaziali (uso a valle)

Tumori epatici

51400

Acrilammide

(0,1 mg/m3)

Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici, settori dell’istruzione, della ricerca e dello sviluppo, altre attività d’impresa, sanità e altri servizi sociali, amministrazione pubblica e difesa

Cancro del pancreas

54100

Bromoetilene

4,4 mg/m3

Produzione di sostanze chimiche e prodotti affini; produzione di gomma e materie plastiche; produzione di cuoio e articoli in cuoio; fabbricazione di prodotti in metallo per il commercio all’ingrosso

Cancro del fegato

Non disponibile

Composti del cromo VI

(0,025 mg/m3)

Produzione e uso di pigmenti, pitture e rivestimenti (di conversione) per metalli, contenenti cromo a valle, i composti cromati, compresi il cromato di bario, il cromato di zinco e il cromato di calcio possono essere utilizzati come prodotti di fondo e di finitura nel settore aerospaziale

Cancro del polmone e dei seni nasali

916000

Ossido di etilene

1,8 mg/m3

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas; fabbricazione di prodotti alimentari, prodotti tessili, sostanze chimiche, prodotti chimici, apparecchi medici, apparecchi di precisione, strumenti ottici, orologi; sterilizzazione ospedaliera e industriale; R&S, amministrazione pubblica e difesa; settore dell’istruzione; sanità e altri servizi sociali

Leucemia

15600

Polveri di legno duro

(3 mg/m3)

Industria della lavorazione del legno, settori della fabbricazione di mobili e delle costruzioni

Cancro dei seni nasali e cancro nasofaringeo

3333000

Idrazina

0,013 mg/m3

Agenti schiumogeni chimici; pesticidi agricoli; trattamento delle acque

Cancro del polmone e cancro del colon-retto

2124000

o-toluidina

(0,5 mg/m3)

Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; fabbricazione di articoli in gomma; ricerca e sviluppo; amministrazione pubblica e difesa; settore dell'istruzione; sanità e altri servizi sociali

Cancro della vescica

5500

Silice cristallina respirabile
(SCR)

(0,1 mg/m3)

Industria estrattiva, fabbricazione del vetro, settore delle costruzioni, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

Cancro del polmone, silicosi

5300000

Fibre ceramiche refrattarie
(FCR)

0,3 f/ml

Fabbricazione di fibre (produzione, finitura, installazione, rimozione, operazioni di assemblaggio, miscelazione/formatura)

Eventi respiratori avversi, irritazione cutanea e oculare; non è escluso il cancro ai polmoni

10000

Cloruro di vinile monomero
(CVM)

2,6 mg/m3

Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici (produzione di CVM e PVC)

Angiosarcoma, carcinomi epatocellulari

15000

 

Secondo le stime, l’introduzione dei valori limite proposti potrebbe consentire di evitare circa 100000 decessi nei prossimi 50 anni, principalmente in relazione a silice cristallina respirabile (98670), cromo VI (1670) e fibre ceramiche refrattarie (50). Il tempo che intercorre tra l’esposizione a un agente cancerogeno e l’insorgenza della malattia può tuttavia arrivare fino a 50 anni.

 

Con l’attuazione di questa proposta si otterranno numerosi benefici, non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese e gli Stati Membri: si ridurranno i costi che i tumori professionali causano in termini di produttività, visto che le imprese eviteranno di trovarsi private dei loro collaboratori e di dover cercare e formare nuovi lavoratori ed, inoltre, si diminuirà la spesa sanitaria per trattamenti di cura e riabilitazione, come pure la spesa dovuta a inattività e pensionamento anticipato per malattia e gli indennizzi per malattie professionali riconosciute.

 

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Luglio

2016

 

Consigli di Prevenzione e Protezione

Le radiazioni solari rappresentano un rischio per tutti i soggetti esposti e per i lavoratori all’aperto.

Una scorretta esposizione può provocare danni alla pelle (eritemi, scottature, foto-invecchiamento per ispessimento degli strati superficiali della pelle e, nei casi più gravi, insorgenza di tumori), danni agli occhi (foto-cheratite e foto-congiuntivite) e danni al sistema immunitario (l’esposizione acuta e l’esposizione cronica alla radiazione UV diminuiscano la capacità del sistema immunitario di riconoscere e di reagire contro i microrganismi invadenti o contro l’insorgere di un tumore).

 

Si può valutare tale rischio con l’Indice Universale della Radiazione UV Solare (UVI).

Più è alto il valore dell’indice maggiore è il potenziale di danno per la pelle e per gli occhi.

Esso viene misurato dal servizio meteorologico nazionale e spesso è riportato dai mezzi di informazione unitamente alle previsioni del tempo:

 

ESPOSIZIONE BASSA = UVI < 2

ESPOSIZIONE MODERATA = UVI 3-5

ESPOSIZIONE ALTA = UVI 6-7

ESPOSIZIONE MOLTO ALTA = UVI 8-10

ESPOSIZIONE ESTREMA = UVI 11+

 

Tabella. Protezione da attuare in base al valore UVI.

UVI 1 – 2

UVI 3 – 4 – 5 – 6 – 7

UVI 8 – 9 – 10 – 11+

NON È RICHIESTA PROTEZIONE

 

Si può rimanere all’aperto senza rischi.

È RICHIESTA LA PROTEZIONE

 

Cercare l’ombra nelle ore attorno a mezzogiorno.

Mettere una maglietta, la crema protettiva e il cappello.

È RICHIESTA UNA PROTEZIONE SUPPLEMENTARE

Evitare di stare al sole nelle ore attorno a mezzogiorno. Assicurarsi di trovare l’ombra. Maglietta, crema e cappello sono d’obbligo.

 

Si possono inoltre attuare azioni di prevenzione per ridurre i rischi da esposizione:

  • evitare di esporsi al sole nelle ore centrali del giorno ed adottare un’adeguata programmazione oraria dei lavori all’esterno, poiché i raggi solari sono molto più intensi tra le ore 12.00 e le ore 16.00;

  • avere disponibilità di acqua, bevendo prima di avvertire la sete e frequentemente durante l’esposizione, evitando le bevande ghiacciate ed integrando con bevande idro-saline se si suda molto;

  • mettere a disposizione mezzi di protezione individuali;

  • prevedere pause durante l’esposizione, in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto se si è a lavoro.

 

Inoltre, è bene ricordare che:

  • bisogna proteggersi anche quando il cielo è nuvoloso e/o c’è vento (questi agenti atmosferici non proteggono dai raggi UV, anche se viene ridotta la sensazione del calore del sole sulla pelle);

  • è necessario proteggersi anche in autunno e in inverno (bisogna considerare sia la radiazione riflessa bassa o moderata su terreno, acqua, cemento, asfalto e erba, sia la radiazione riflessa elevata su neve, ghiaccio e marmo bianco, con cielo sereno);

  • il vetro blocca quasi totalmente la trasmissione della radiazione ultravioletta.

Quando si lavora al sole non bisogna togliersi i vestiti, ma è consigliato indossare:

  • abiti leggeri, di colore chiaro e di tessuto traspirante che coprano tutto il corpo, maglie con maniche lunghe e pantaloni lunghi che però non ostacolino i movimenti;

  • cappelli a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm), per fornire una buona protezione al capo, alle orecchie, al naso e al collo (i cappelli “da legionario” sono ottimali, mentre i berretti da baseball con visiera, largamente usati nelle lavorazioni all’esterno, non forniscono una protezione adeguata);

  • indumenti fatti con tessuti che garantiscano una buona protezione dai raggi UV (tessuti asciutti, scuri, a trama “fitta”, fatti possibilmente di fibre acriliche).

  • occhiali da sole ben aderenti al fine di non permettere il passaggio della radiazione UV da sopra o da lato delle lenti.

Gli occhiali da sole devono fornire una buona protezione dai raggi UVA e UVB. È scorretto pensare che siano sufficienti delle lenti scure. Al contrario, occhiali scuri senza protezione UV possono provocare danni poiché, provocando la dilatazione della pupilla, fanno sì che l’occhio sia maggiormente esposto ai raggi.

Gli occhiali da sole devono avere, inoltre, la marcatura CE apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile, indelebile ed inconfondibile (essa attesta che il prodotto risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti per legge), la dicitura sulla confezione: “Bloccano il 99% dei raggi ultravioletti” ed una nota informativa redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua ufficiale dello Stato dove il prodotto viene distribuito.

 

Infine, bisogna scegliere accuratamente creme con filtri solari.

Si raccomanda di:

  • controllare sull’etichetta del prodotto antisolare il fattore di protezione SPF (Sun Protection Factor) o IP (Indice di Protezione);

  • usare stick a protezione totale per naso e labbra e per parti del volto maggiormente esposte a luce riflessa (i cappelli protettivi possono schermare solo da luce diretta);

  • utilizzare creme solari correttamente conservate (una volta aperte vanno consumate nell’arco di 12 mesi);

  • applicare il prodotto almeno mezzora prima dell’esposizione.

 

L’SPF è dato dal rapporto fra il tempo di esposizione necessario a far comparire l’eritema su una zona di pelle protetta e il tempo necessario a far comparire l’eritema su una zona non protetta. Maggiore è il numero di SPF, più elevata è la protezione.

 

Per scegliere una crema solare che garantisca la giusta protezione alla pelle si deve considerare il proprio fototipo.

 

SPF 6 – 10 = PROTEZIONE BASSA adatta al FOTOTIPO 6 e 5

SPF 15 – 25 = PROTEZIONE MEDIA adatta al FOTOTIPO 4 e 3

SPF 30 – 50 = PROTEZIONE ELEVATA adatta al FOTOTIPO 3 e 2

SPF 50 + = PROTEZIONE MOLTO ELEVATA adatta al FOTOTIPO 1

 

Il fototipo indica come la pelle reagisce all’esposizione solare.

Possiamo distinguere 6 fototipi in base al colore della pelle e dei capelli, alla comparsa di eritemi e all’attitudine ad abbronzarsi.

Più basso è il fototipo maggiori saranno le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da esposizione solare, in particolare quello relativo alla comparsa di tumori cutanei.

 

 

 

 

FOTOTIPO 1      FOTOTIPO 2

FOTOTIPO 3


    
             

Capelli rossi o biondi.

Occhi blu/verdi chiari.

Pelle lattea, spesso con efelidi.
Si scotta sempre.

Non si abbronza mai.

 

Capelli biondi o castano chiari.

Occhi blu/verdi.

Pelle molto chiara.
In genere si scotta.

Si abbronza con difficoltà.

Capelli biondo scuri o castani.

Occhi blu o marroni.

Pelle chiara.

Si scotta con meno facilità.

Si abbronza dopo qualche esposizione.

FOTOTIPO 4

 

FOTOTIPO 5

FOTOTIPO 6

             

Capelli bruni o castano scuri.

Occhi marroni.

Pelle olivastra.
Si scotta raramente.

Si abbronza con facilità.

 

Capelli neri.

Occhi marroni o neri.

Pelle olivastra. 
Non si scotta quasi mai.

Abbronzatura facile e molto scura.

Capelli neri.

Occhi neri.

Pelle molto scura o nera.

Non si scotta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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