Medicina del Lavoro

I Nostri Servizi

 

Medicina del Lavoro

Medicina del Lavoro

  • Ruolo del medico competente
  • Piano di Sorveglianza Sanitaria
  • La nomina del medico competente
  • I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria
  • Test antidroga
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La medicina del lavoro si occupa principalmente di determinare le cause delle malattie del lavoro dette “malattie professionali”.

Dr. Mancini & Co. Servizi Medici Srl è in grado di fornire servizi di medicina del lavoro, garantendo  un elevato grado di professionalità e serietà. I medici e operatori sanitari che fanno parte dello staff sono altamente qualificati e formati per valutare le condizioni sanitarie dei lavoratori al fine di predisporre, in collaborazione con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione, adeguate misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

Le attività di medicina del lavoro vengono svolte nell’ambulatorio della nostra sede in Via del Commercio 19/21 a Porto Sant’Elpidio (FM)e presso le aziende in ambienti idonei.

Dr. Mancini & Co. Servizi Medici Srl  effettua i seguenti servizi relativi alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti inerenti la medicina del lavoro:

  • Definizione di un corretto piano di sorveglianza sanitaria riferito ai rischi aziendali. E' necessario ricevere le giuste informazioni dal Datore di lavoro, RSPP o referente aziendale sui rischi lavorativi quali: rumore, vibrazioni, chimico, stress lavoro correlato, movimentazione manuale carichi, movimenti ripetitivi, ergonomia, lavoratrici madri, lavoro minorile, ambienti di lavoro, radiazioni ionizzanti e non, microclima e macroclima, videoterminali, ecc. ecc.
    A tal fine è necessario conoscere i livelli di esposizione o rischio definiti dal documento di valutazione dei rischi aziendali previsti dal d.lgs 81/2008 e successive modifiche (ex. D.lgs 626 1994 primo decreto sulla sicurezza del lavoro in Italia) successivamente si potrà procedere con le seguenti prestazioni sanitarie per la medicina e sicurezza sul lavoro;
  • Nomina del medico competente in medicina del lavoro  e redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria; consigliamo di verificare se il proprio medico competente è nell’Elenco dei Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 consultando il portale web dei Medici competenti all'interno del sito del Ministero della Salute, e in regola con i crediti ECM.
Una volta  ricevuto l’incarico dall’azienda per la valutazione della salute e dell’idoneità degli operai addetti alle varie mansioni e reparti, il Medico del lavoro effettuerà le seguenti prestazioni di prevenzione e sicurezza del lavoro, collaborando con il servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il Datore di Lavoro:
  • Visita medica sanitaria preventiva e periodica, di rientro da malattia, di cessazione del rapporto di lavoro e particolari eseguita dal nostro staff tra cui annoveriamo il Medico Competente in medicina del lavoro o Medico Igienista o Medico Legale (Autorizzato);
  • Attività del Medico Competente sono anche la riunione periodica aziendale Art. 35 d.lgs 81 del 2008 per le aziende che occupano fino a 15 addetti, il sopralluogo del medico del lavoro nell’azienda almeno una volta all’anno, la relazione sanitaria annuale prevista dall’art. 25 comma 1 lettera i del D.lgs 81/08 in cui il medico riepiloga in forma anonima e collettiva le informazioni necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, la Nomina del medico competente che è un incarico di responsabilità e presa in carico dei lavoratori dell’azienda, la collaborazione per la compilazione del modello OT24 per la riduzione del premio Inail, la collaborazione per la formazione (a tal proposito vi varie indicazioni dell’Asl di Brescia, sulla partecipazione del Medico ai corsi previsti dall’accordo Stato Regioni  sulla formazioni dei dipendenti ed al corso di primo soccorso aziendale), la collaborazione alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali;
  • Visiotest o Ergovision (obbligatorio per gli impiegati addetti al videoterminale con utilizzo superiore alle 20 ore settimanali anche non continuative o con prescrizione uso lenti);
  • Visite oculistiche (eseguite anche presso il domicilio dell’azienda ove vi sia la possibilità);
  • Spirometria o esame spirometrico (esame della funzionalità respiratoria);
  • Audiometria o esame audiometrico (per via aerea e via ossea prodotto in forma tonale in cuffie)  effettuato in cabina silente. Questo esame rileva la soglia uditiva del lavoratore ed eventuali deficit dettati dall’anzianità, la fatica uditiva, il percorso lavorativo ecc. ecc.;
  • Screening delle Urine ricerca sostanze stupefacenti o Droga test:  è Test tossicologico immunochimico antidroga su urine, per l’accertamento sanitario dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex provvedimento n. C.U. 99/2007). Il test Droga è utilizzato nelle visite dei dipendenti che utilizzano i mezzi di trasporto e movimentazione merci quali carrello elevatore, carrello elevatore telescopico, gru, escavatore, merlo, terna, trattori agricoli e forestali, muletto e comunque in generale per la movimentazione e Patente C – D – E, il tempo per il risultato del test è immediato.

 

 

Sai quando è necessaria la nomina del Medico Competente ?

La nomina non è sempre obbligatoria. È necessaria quando il lavoratore è esposto a dei rischi lavorativi quali rumore, vibrazioni, chimico, stress lavoro correlato, movimentazione manuale carichi, movimenti ripetitivi, ergonomia, lavoratrici madri, lavoro minorile, ambienti di lavoro, radiazioni ionizzanti e non, microclima e macroclima, videoterminali, ecc. ecc. (se ne deve valutare la gravità nel documento di valutazione dei rischi), quando siamo in presenza di lavoratori che utilizzano il videoterminale per oltre 20 ore lavorative anche non consecutive, per i lavori notturni.

Sai quali sanzioni sono previste per la mancata nomina?

La mancata nomina del Medico Competente prevede una sanzione da 1.500 a 6.000 € o arresto da 2 a 4 mesi, inoltre per il mancato invio dei lavoratori a visita medica preventiva e periodica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria ammenda da 2.000 a 4.000 € (per ogni singolo lavoratore).

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