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Normative e Leggi

D.LGS. 151/2015: I COMPITI DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

Allo scopo di semplificare e razionalizzare le procedure e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, una modifica al Testo Unico rende possibile lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

(Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. (...)

Si riportano l’ALLEGATO II  e l’Articolo 31 sopra citati:

ALLEGATO II

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1) ....... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche .......... fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca ......................... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende .................................. fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Questi invece sono i casi – elencati al comma 6 dell’articolo 31 – in cui il comma 1 dell’articolo 34 non può essere applicato:

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione (...)

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
(...))

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Notizie, Indagini e Ricerche

FUMO PASSIVO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

È stato stimato che nell’Unione europea circa 7.300 adulti, di cui 2.800 non fumatori, sono deceduti nel 2002 a seguito dell’esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti di lavoro. A livello europeo ancora oggi il fumo passivo - assimilabile a una miscela di più sostanze - non è classificato come preparato cancerogeno, in base alla Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE), nonostante il Parlamento Europeo abbia invitato nel 2005 la Commissione delle Comunità Europee a presentare una proposta di modifica del quadro legislativo vigente al fine di classificare il fumo ambientale da tabacco come cancerogeno sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro è tenuto comunque ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e a proteggere la salute dei lavoratori prevenendo l’insorgere di patologie da lavoro, quindi la valutazione dei rischi in azienda deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) [8], compresi quelli che non derivano dai soli processi produttivi (es. presenza di fumo di tabacco).

In base all’art.15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riguardano innanzitutto:
■ l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
■ la riduzione dei rischi alla fonte;
■ la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
■ la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
■ l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
■ l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Il fumo passivo è formato da agenti chimici pericolosi e deve essere incluso nella valutazione dei rischi in base al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Protezione da agenti chimici” e in particolare al comma 1, lett. b, punto 3 dell’art 222.

Appare evidente la necessità di valutare i rischi per la salute dei lavoratori che potrebbero trovarsi, anche per brevi periodi, ad operare nei locali riservati ai fumatori tenendo conto della capacità di abbattimento dei fumi da parte dei sistemi di ventilazione, del numero di fumatori presenti, della quantità di tabacco fumato, del periodo di esposizione del lavoratore.

Per lavoratori esposti a fumo passivo si intendono coloro che per la propria mansione o per lo svolgimento di un incarico sono costretti a lavorare in ambienti per fumatori a norma del D.P.C.M. 23/12/2003 [11] dove sono presenti i prodotti della combustione di tabacco fumato da altri. Un parere interpretativo del Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione (DCOM 0000705-P-17/06/2010) riguardo la sua Circolare del 17/12/2004 [12] in tema di disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro - locali chiusi pubblici e privati dove è possibile adibire sale per fumatori e dove possono prestare servizio i lavoratori -indica che “[…] nei locali per fumatori, anche nelle situazioni sopra descritte che vedano la presenza temporanea di lavoratori, non possono in nessun caso essere previste attività che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i clienti non fumatori all’accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla struttura ” […] “la presenza di questi lavoratori deve essere temporanea e supportata dalla valutazione di tutti i rischi - in particolare di quello chimico - in base D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche se i locali rispondono ai requisiti di legge”. 

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Corsi in Calendario

Marzo 2016

CORSO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE DM. 388/03 (12 ore)

1-3-8 Marzo 2016

Il corso è rivolto ai lavoratori addetti al Pronto Soccorso in azienda designati ai sensi del DM 388/03 ed ha l’obiettivo di offrire una formazione specifica al fine di realizzare un primo intervento in situazioni di emergenza.

Il corso si articola in 12 ore e prevede la trattazione dei seguenti temi: tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso; procedura operativa per la chiamata al 118 , controllo e gestione del materiale contenuto nella cassetta di Pronto Soccorso; tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici; tecniche operative in caso di fratture, emorragie, ustioni (medicazioni, fasciature, posizionamento laccio emostatico, tamponamento ferite); prova pratica BLS su manichino, misurazione pressione arteriosa, posizione laterale di sicurezza, manovra di Heimlich. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a seguito di un test teorico-pratico di valutazione finale.

Contattaci per iscriverti al Corso.

 

 

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