Newsletter Gennaio 2017
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Newsletter Gennaio 2017 |
Consigli di Prevenzione e Protezione Nel nostro paese il rischio da esposizione lavorativa al rumore è particolarmente evidente rispetto al contesto europeo e, pur essendo in diminuzione, rappresenta ancora la terza causa di malattia professionale denunciata all’INAIL.Le misure di prevenzione e protezione contro tale rischio sono contenute nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII.
RISCHI POSSIBILI PER LA SALUTE
DEFINIZIONI E UNITÀ DI MISURA
L’esposizione personale quotidiana al rumore di un lavoratore (LEX(8h)) si ottiene misurando con un fonometro il livello equivalente (Leq), riferendolo all’orario di lavoro. Non è quindi necessario un campionamento, per esempio di 8 ore, per verificare l’esposizione quotidiana di un lavoratore ma è sufficiente, per ogni macchinario, una misura di pochi minuti, che viene poi riferita all'intero orario di lavoro tramite apposite formule matematiche.
PREVENZIONE DAL RUMORE Il datore di lavoro deve:
(DPI) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E LORO USO In caso di impossibilità a ridurre il rumore ad un livello accettabile con misure tecnico-organizzative, si deve ricorrere ai mezzi di protezione individuale. I protettori acustici si dividono essenzialmente in:
I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei DPI, che dovrebbe tenere in conto in particolar modo:
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Notizie, Indagini e Ricerche Rischio rumore: una banca dati online. È disponibile on line la banca dati rumore del portale agenti fisici (PAF). Essacontiene i valori di LAeq (dBA) (Livello equivalente pressione sonora) e LAw (dBA) (Livello di potenza sonora) dichiarati dai costruttori in conformità alle vigenti norme in materia (Direttiva Macchine e/o specifiche normative). Sono presenti anche dati misurati in campo secondo gli specifici protocolli. Al momento i macchinari presenti in banca dati sono più di duemila. Tali dati possono essere usati:
(…) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
Per accedere alla banca dati rumore sul PAF cliccare su http://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_banche_dati.php
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Normative e Leggi L’impianto del nuovo accordo RSPP: esonero, docenti e attestazioni. Una delle novità normative più rilevanti, entrata in vigore il 3 settembre 2016, è rappresentata dal nuovo “Accordo Stato-Regioni del 7 luglio, sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e per tutti gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
TITOLI VALIDI ALL’ESONERO In precedenza già l’Articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP al comma 5 riporta “l’elenco delle lauree i cui possessori sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B dell’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 fermo restando che gli stessi per svolgere l’attività di RSPP devono comunque frequentare il modulo C”. Nell’ultimo periodo del comma 5 si indica che ‘ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni’. In attuazione di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5, si riportano le “ulteriori lauree che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B: - laurea magistrale conseguita in una delle seguenti Classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al decreto del MIUR del 16 marzo 2007, - laurea specialistica conseguita nelle seguenti Classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del MIUR del 28 novembre 2000, - laurea magistrale conseguita nella Classe LM/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 8 gennaio 2009, - laurea conseguita nella Classe L/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 19 febbraio 2009, - laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652. Inoltre, costituiscono titolo di esonero dalla frequenza dei Corsi (moduli A-B-C) previsti nell’Accordo del 7/7/2016: - “il possesso di un Certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’Accordo del 7/7/2016; - il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso Universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti nell’Accordo del 7/7/2016”. Nell’Accordo è presente anche un “elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del D.lgs. n. 81/2008”.
I SOGGETTI FORMATORI I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, decreto emanato in attuazione dell‘articolo 6 comma 8 lettera m-bis del D.Lgs. 81/2008. Inoltre per ciascun corso il soggetto formatore dovrà: a) “indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; b) indicare i nominativi dei docenti; c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti; d) tenere il registro di presenza dei partecipanti; e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento”.
GLI ATTESTATI Si indica che gli attestati “vengono rilasciati dai soggetti formatori che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso”. Gli attestati “devono prevedere i seguenti elementi minimi: a) denominazione del soggetto formatore; b) dati anagrafici del partecipante al corso; c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B e necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione); d) periodo di svolgimento del corso; e) firma del soggetto formatore”. Inoltre le Regioni e Province autonome “riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il ‘Fascicolo del corso’ contenente: - dati anagrafici del partecipante; - registro del corso recante un elenco dei partecipanti (con firme), il nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, i contenuti, l’ora di inizio e di fine, la documentazione relativa alla verifica di apprendimento”.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE “In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo del 7/7/2016 (e cioè entro il 3/9/2017), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26/1/2006”.
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