Newsletter Gennaio 2017

Newsletter Dr.Mancini & Co. Servizi Medici Srl

Iscriviti alla nostra Newsletter per essere sempre aggiornato.

 

Newsletter

Gennaio

2017

 

Consigli di Prevenzione e Protezione

Nel nostro paese il rischio da esposizione lavorativa al rumore è particolarmente evidente rispetto al contesto europeo e, pur essendo in diminuzione, rappresenta ancora la terza causa di malattia professionale denunciata all’INAIL.Le misure di prevenzione e protezione contro tale rischio sono contenute nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII. 

 

RISCHI POSSIBILI PER LA SALUTE 

Effetti uditivi

sordità transitoria

l’esposizione a rumore può portare ad una diminuzione della capacità uditiva per un breve periodo

 

Effetti extra - uditivi

(variabili da persona a persona ed in fase di approfondimento scientifico)

sistema nervoso e psichico

può dare stordimento, rallentamento dei riflessi, mal di testa, sensazione di fatica e di disagio

apparato cardiocircolatorio

può far aumentare la frequenza dei battiti cardiaci e la pressione del sangue

  

DEFINIZIONI E UNITÀ DI MISURA

  • Il fonometro è l’apparecchio che si usa per misurare l’intensità del rumore. L’orecchio umano è più sensibile a certe frequenze sonore e per questo il fonometro misura l'intensità del rumore solo a queste frequenze. L’unità di misura che compare nelle leggi è il dB(A).

  • Poiché l’intensità del rumore varia nel tempo, si ricorre ad una sua misura media: il livello equivalente (Leq).

L’esposizione personale quotidiana al rumore di un lavoratore (LEX(8h)) si ottiene misurando con un fonometro il livello equivalente (Leq), riferendolo all’orario di lavoro. Non è quindi necessario un campionamento, per esempio di 8 ore, per verificare l’esposizione quotidiana di un lavoratore ma è sufficiente, per ogni macchinario, una misura di pochi minuti, che viene poi riferita all'intero orario di lavoro tramite apposite formule matematiche.

 

PREVENZIONE DAL RUMORE

Il datore di lavoro deve:

  • effettuare una valutazione del rumore durante l’attività lavorativa, al fine di identificare lavoratori e luoghi a rischio. La valutazione deve essere effettuata da personale competente ad intervalli opportuni ed, in particolare, ogni qualvolta vi sia un cambiamento nelle lavorazioni che incida sul fattore rumore o dietro richiesta dell’organo di vigilanza;

  • ridurre al minimo l’esposizione al rumore, tramite misure tecniche, organizzative, procedurali;

  • intervenire sulla fonte del rumore (sostituire le macchine rumorose con quelle meno rumorose; organizzare il ciclo produttivo in modo da evitare urti, sfregamenti di parti metalliche ed altri rumori inutili e facilmente eliminabili; disporre i macchinari in maniera opportuna per evitare l'accumulo di quelli rumorosi; dove possibile tenere i macchinari al di fuori dell’ambiente di lavoro; se necessario isolare acusticamente la macchina con materiale fonoassorbente o fonoisolante);

  • intervenire sulla via di trasmissione del rumore

  • per via aerea diretta: gli interventi sulla trasmissione diretta possono avvenire tramite l’utilizzo di pannelli sia fonoassorbenti, sia fono-isolanti,

  • per via aerea indiretta: (riflessione sulle pareti e sul soffitto) tramite l’utilizzo di materiali fonoassorbenti applicati alle pareti ed al soffitto,

  • agendo sulle vibrazioni: possono essere ridotte grazie a supporti in gomma applicati alle parti delle macchine che vibrano, e/o tramite pedane in materiale antivibrante;

  • fornire informazione e formazione ai lavoratori;

  • distribuire mezzi di protezione individuale con obbligo d’uso;

  • far effettuare ai lavoratori controllo sanitario preventivo e periodico.

 

(DPI) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E LORO USO

In caso di impossibilità a ridurre il rumore ad un livello accettabile con misure tecnico-organizzative, si deve ricorrere ai mezzi di protezione individuale.

I protettori acustici si dividono essenzialmente in:

  • inserti auricolari

  • cuffie

  • elmetti con cuffie

I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei DPI, che dovrebbe tenere in conto in particolar modo:

  • della marcatura di certificazione

  • del requisito di attenuazione sonora, cioè di quanti dB il DPI attenua il rumore (bisognerebbe aver cura di non scegliere protettori auricolari che forniscano un’attenuazione troppo elevata, onde evitare, ad esempio, problemi di comunicazione che costringerebbero l'operatore a togliersi spesso il DPI).

Newsletter

Gennaio

2017

  

Notizie, Indagini e Ricerche

Rischio rumore: una banca dati online. È disponibile on line la banca dati rumore del portale agenti fisici (PAF). Essacontiene i valori di LAeq (dBA) (Livello equivalente pressione sonora) e LAw (dBA) (Livello di potenza sonora) dichiarati dai costruttori in conformità alle vigenti norme in materia (Direttiva Macchine e/o specifiche normative). Sono presenti anche dati misurati in campo secondo gli specifici protocolli.

Al momento i macchinari presenti in banca dati sono più di duemila. Tali dati possono essere usati:

  • nell’ambito della valutazione del rischio rumore per rispondere a quanto prescritto dall’Articolo 190 “Valutazione del Rischio”, che prevede che la valutazione del rischio tenga conto in particolare di

  • art. 190 comma 1 lett. f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia,

  • art. 190 comma 1 lett. g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;

  • ai fini della valutazione dell’esposizione prevista all’art. 190 comma 1 solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA e quindi non sia previsto l’obbligo di misurazioni strumentali;

  • per una stima preliminare dell’entità dei livelli di rumorosità che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro ove sono utilizzati specifici macchinari;

  • per ottemperare a quanto prescritto dall’Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione , comma 1:

(…) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

  • adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

  • scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore.

     

Per accedere alla banca dati rumore sul PAF cliccare su

http://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_banche_dati.php

 

Newsletter

Gennaio

2017

   

Normative e Leggi

L’impianto del nuovo accordo RSPP: esonero, docenti e attestazioni. Una delle novità normative più rilevanti, entrata in vigore il 3 settembre 2016, è rappresentata dal nuovo “Accordo Stato-Regioni del 7 luglio, sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e per tutti gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

 

TITOLI VALIDI ALL’ESONERO

In precedenza già l’Articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP al comma 5 riporta “l’elenco delle lauree i cui possessori sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B dell’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 fermo restando che gli stessi per svolgere l’attività di RSPP devono comunque frequentare il modulo C”. Nell’ultimo periodo del comma 5 si indica che ‘ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni’.

In attuazione di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5, si riportano le “ulteriori lauree che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti Classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al decreto del MIUR del 16 marzo 2007,

- laurea specialistica conseguita nelle seguenti Classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del MIUR del 28 novembre 2000,

- laurea magistrale conseguita nella Classe LM/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 8 gennaio 2009,

- laurea conseguita nella Classe L/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 19 febbraio 2009,

- laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Inoltre, costituiscono titolo di esonero dalla frequenza dei Corsi (moduli A-B-C) previsti nell’Accordo del 7/7/2016:

- “il possesso di un Certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’Accordo del 7/7/2016;

- il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso Universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti nell’Accordo del 7/7/2016”. 

Nell’Accordo è presente anche un “elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del D.lgs. n. 81/2008”.

 

I SOGGETTI FORMATORI

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, decreto emanato in attuazione dell‘articolo 6 comma 8 lettera m-bis del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre per ciascun corso il soggetto formatore dovrà:

a) “indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;

b) indicare i nominativi dei docenti;

c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;

d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;

e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento”.

 

GLI ATTESTATI 

Si indica che gli attestati “vengono rilasciati dai soggetti formatori che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso”. Gli attestati “devono prevedere i seguenti elementi minimi:

a) denominazione del soggetto formatore;

b) dati anagrafici del partecipante al corso;

c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B e necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);

d) periodo di svolgimento del corso;

e) firma del soggetto formatore”.

Inoltre le Regioni e Province autonome “riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il ‘Fascicolo del corso’ contenente:

- dati anagrafici del partecipante;

- registro del corso recante un elenco dei partecipanti (con firme), il nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, i contenuti, l’ora di inizio e di fine, la documentazione relativa alla verifica di apprendimento”.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo del 7/7/2016 (e cioè entro il 3/9/2017), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26/1/2006”.

 

 

 

Seguici e Condividi su

 


Dr.Mancini & Co. Servizi Medici Srl

 

Stampa Email

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.