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Agosto

2016

  

Normative e Leggi

È stato pubblicato il Decreto 7 giugno 2016 del Ministero dell’Interno con modifiche al Decreto 5 agosto 2011, recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, allo scopo di precisare la cadenza temporale dei corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. Per migliorare la comprensibilità e l’efficacia della normativa in materia di formazione antincendio, è recentemente intervenuto il Ministero dell’Interno con l’obiettivo di riformulare il comma 1 dell’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Come già indicato nell’articolo 2 del Decreto 5 agosto 2011, i professionistiiscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, “nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’Interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio”.

Inoltre, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno i professionisti devono effettuarecorsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto 2011) per coloro già iscritti a tale data.

Dunque, in questo ultimo caso, la scadenza è fissata al 27 agosto 2016: in caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

Di seguito si riportano l’articolo 7 del Decreto 5 agosto 2011 e le modifiche presenti nel Decreto 7 giugno 2016.

 

 

Decreto 5 agosto 2011

 

individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, Decreto 5 agosto 2011).

 

Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

 

1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

 

2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

 

3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all’art. 3.

 

4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all’art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento.

 

5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l’individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.

 

6. Per comprovare l’effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l’interessato trasmette all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.

 

7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l’elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.

 

8. Il Dipartimento può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l’organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari di aggiornamento.

 

 

 

Decreto 7 giugno 2016 del Ministero dell’Interno

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Comma 1 dell’articolo 7

Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

 

1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.

 

Il termine dei cinque anni decorre:

 

 a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;

 

 b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;

 

 c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.

 

 

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Notizie, Indagini e Ricerche

Il 7 luglio 2016 è stato approvato il Nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ecco di seguito le principali modifiche al percorso formativo di ASPP, RSPP e parzialmente di altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

 

Viene presentata la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP:

 

Modulo A

28 ore

Possibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II

Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativo

Articolazione in Unità Didattiche (UD)

Modulo B

Ridefinizione generale dei contenuti in Unità Didattiche (UD)

Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress Lavoro Correlato e ergonomia

Modulo B – modulo base comune da 48 ore che ricomprende i vecchi macrosettori B4, B5, B6, B8 e B9

Previste 4 specializzazioni:

SP1 agricoltura e pesca 12 ore

SP2 cave e costruzioni 16 ore

SP3 sanità residenziale 12 ore

SP4 chimico – petrolchimico 16 ore

Modulo C

24 ore

Nuova articolazione dei contenuti in Unità Didattiche (UD)

 

 

È importante, inoltre, il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.

Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”.

 

Qui di seguito è presente una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo:

 

Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006

CORSO FREQUENTATO

Modulo B Comune

Modulo B Specialistico

Modulo B1 - 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

Modulo B2 - 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

Modulo B3 - 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP2

Modulo B4 - 48 ore

TOTALE

- -

Modulo B5 - 68 ore

TOTALE

Credito totale per SP4

Modulo B6 - 24 ore

- -

- -

Modulo B7 - 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP3

Modulo B8 - 24 ore

- -

- -

Modulo B9 - 12 ore

- -

- -

 

Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP, il nuovo Accordo del 7 luglio 2016 segnala che esso “si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning, cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.

 

L’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:

  • aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;

  • sistemi di gestione e processi organizzativi;

  • fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

  • tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Ecco, infine le modifiche più rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP:

 

Aggiornamento

  • ASPP: 20 ore nel quinquennio – RSPP: 40 ore nel quinquennio

  • Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE

  • Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II consentita per tutto il monte ore

  • Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore

 

 

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Consigli di Prevenzione e Protezione

Il rischio di clima estremo in lavori all’aperto. Cosa fare per evitare colpi di calore e infortuni nelle giornate più calde? Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e specificamente i lavoratori esposti ad agenti fisici. È importante, quindi, effettuare una valutazione del rischio che tenga conto anche delle alte temperature, in particolare per alcune categorie di lavoratori, come gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra, gli operai dei cantieri edili e stradali ed, inoltre, i lavoratori che sono esposti a fonti di calore radiante (acciaierie, fonderie, vetrerie).

 

 

Patologie dovute all’esposizione ad alte temperature

  • Crampi da calore: rappresentati da spasmi muscolari dolorosi che conseguono allo svolgimento di attività muscolari intense in ambiente caldo-umido e in soggetti non acclimatati.
  • Colpo di sole: provocato da un’esposizione prolungata ai raggi solari senza adeguata protezione del capo in ambienti all’aperto.
  • Colpo di calore: dovuto a una permanenza prolungata in ambienti chiusi molto caldi e umidi con grave ostacolo della sudorazione. Il malato presenta febbre molto alta, sonnolenza e a volte convulsioni, stato di coma nei casi più gravi.
  • Ustioni: provocate da un’esposizione prolungata ai raggi solari senza adeguata protezione in ambienti all’aperto. Il malato presenta pelle arrossata e dolente e, in casi di ustione più grave, comparsa di vesciche.

 

Norme di Primo Soccorso 

In caso di crampi:
  • somministrare un’adeguata quantità di acqua e di sali minerali;
  • riposare in un ambiente fresco;
  • fare dello stretching delicato per i gruppi muscolari doloranti.
In caso di colpo di sole e di calore:
  • riparare il paziente dal sole, trasportandolo in un luogo fresco e ombreggiato;
  • sdraiarlo e aprirgli i vestiti;
  • praticare impacchi freddi sulla fronte e bagnarlo con acqua fredda o avvolgerlo in panni imbevuti d’acqua;
  • controllare le funzioni vitali (se necessario praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco);
  • trasportare urgentemente in ospedale.
In caso di ustioni:
  • raffreddare la cute colpita con acqua molto fredda per diversi minuti;
  • pulire e asciugare;
  • medicare con creme antibiotiche e cortisoniche (utile coprire con una fasciatura leggera);
  • se si sono formate vescicole, farsi controllare da un medico.

 

Norme generali per la prevenzione

 

  • Proteggere il capo con un cappello se si lavora in ambienti molto soleggiati.

  • Tenere un’adeguata alimentazione, evitando alcolici e aumentando l’introduzione di liquidi e di sali minerali nell’organismo.

  • Proteggere sempre la pelle usando creme solari protettive adeguate al proprio fototipo ed indossando un vestiario leggero per evitare, oltre il rischio di ustioni solari anche gravi, l’invecchiamento precoce della pelle e l’insorgenza nel tempo di tumori (ad esempio i basaliomi).

  • Informare il datore di lavoro e/o il medico competente di cure o di condizioni particolari, di malattie delle ghiandole, ai reni, al fegato.

     

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Consigli per l'estate

♦ Punture da pesce ragno: cose da sapere. Il pesce ragno (o Tracina) è un pesce diffuso nei bassi fondali di tutto il Mar Mediterraneo. Presenta un corpo cilindrico ma appiattito sul ventre, che gli permette di vivere sul fondo del mare, con una livrea giallo-bianco-beige, che lo rede molto difficile da individuare. Questa tecnica mimetica gli permette, inoltre, di cacciare più facilmente le sue prede.

Per difendersi dai predatori è munito di una serie di spine collegate ad una ghiandola velenifera e situate poco prima della pinna dorsale. Solitamente si viene punti dal pesce ragno quando lo si calpesta inavvertitamente.

 

Sintomi

In seguito alla puntura di un pesce ragno si percepisce un dolore lancinante che si irradia dalla ferita lungo tutto l’arto, arrivando talvolta fino all’inguine; il dolore raggiunge il suo massimo dopo 30-45 minuti dalla puntura, perdurando anche 24 ore, con residue parestesie ed insensibilità.

Il veleno non è pericoloso per la vita dell’uomo, tuttavia un dolore molto forte può portare l’organismo a reagire con

  • nausea,

  • vomito,

  • tremore,

  • svenimenti.

 

Cosa fare?

  • Rimuovere cautamente eventuali spine presenti con una pinzetta.

  • Immergere la parte colpita in acqua molto calda, poiché la tossina è termolabile ed il forte caldo la inattiva in pochi minuti.

  • Applicare pomate a base di cloruro di alluminio o assumere antidolorifici per bocca, quando il dolore è diventato sopportabile.

 

 

 

♦ Punture di medusa: cose da sapere. Le meduse sono celenterati, organismi semplici costituiti da un corpo centrale (ombrella) da cui si dipartono i tentacoli, che possono variare in numero, dimensioni e lunghezza.

Quando la medusa viene disturbata estroflette i tentacoli che liberano, sulla cute della “preda”, una serie di nematocisti, che possono in parte attivarsi all’istante, facendo scattare il filamento urticante, o rimanere “inesplose”.

 

Sintomi

Nei nostri mari sono presenti diversi tipi di meduse ed ognuna ha un diverso effetto, che comunque non arriva quasi mai ad essere direttamente mortale.

 

Sintomi principali (che si risolvono in 24-48 ore)

 

  • Chiazze arrossate, rilevate, brucianti e pruriginose.

 

Sintomi che possono presentarsi in soggetti allergici e/o in situazioni limite

(presenza di punture molteplici effettuate da meduse in branco)

 

  • Mal di testa.

  • Nausea.

  • Vomito.

  • Vertigini.

  • Difficoltà respiratoria.

  • Crampi addominali e/o muscolari.

  • Shock anafilattico.

 

Cosa fare?

  • Eliminare dalla cute le nematocisti ancora integre senza farle esplodere.

  • Non utilizzare acqua dolce, poiché fa esplodere le nematocisti.

  • Non mettere sulla zona colpita sabbia o borotalco, per evitare lo sfregamento.

  • Non utilizzare alcol, aceto ed ammoniaca, per vitare gli stimoli chimici.

  • Effettuare dei lavaggi con l’acqua del mare riscaldata per almeno mezzora, poiché il calore inattiva parzialmente il veleno.

  • Applicare, se si ha una cassetta di emergenza, una preparazione a base di cloruro di alluminio al 5%, che disinfetta, riassorbe il gonfiore, toglie dolore e prurito.

 

 

 

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