Newsletter Agosto 2016
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Normative e Leggi È stato pubblicato il Decreto 7 giugno 2016 del Ministero dell’Interno con modifiche al Decreto 5 agosto 2011, recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, allo scopo di precisare la cadenza temporale dei corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. Per migliorare la comprensibilità e l’efficacia della normativa in materia di formazione antincendio, è recentemente intervenuto il Ministero dell’Interno con l’obiettivo di riformulare il comma 1 dell’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Come già indicato nell’articolo 2 del Decreto 5 agosto 2011, i professionistiiscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, “nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’Interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio”. Inoltre, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno i professionisti devono effettuarecorsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto 2011) per coloro già iscritti a tale data. Dunque, in questo ultimo caso, la scadenza è fissata al 27 agosto 2016: in caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. Di seguito si riportano l’articolo 7 del Decreto 5 agosto 2011 e le modifiche presenti nel Decreto 7 giugno 2016.
Decreto 5 agosto 2011
individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, Decreto 5 agosto 2011).
Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.
2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.
3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all’art. 3.
4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all’art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento.
5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l’individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.
6. Per comprovare l’effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l’interessato trasmette all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.
7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l’elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.
8. Il Dipartimento può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l’organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari di aggiornamento.
Decreto 7 giugno 2016 del Ministero dell’Interno Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Comma 1 dell’articolo 7 Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.
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Notizie, Indagini e Ricerche Il 7 luglio 2016 è stato approvato il Nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ecco di seguito le principali modifiche al percorso formativo di ASPP, RSPP e parzialmente di altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.
Viene presentata la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP:
È importante, inoltre, il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B. Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”.
Qui di seguito è presente una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo:
Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP, il nuovo Accordo del 7 luglio 2016 segnala che esso “si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning, cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.
L’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:
Ecco, infine le modifiche più rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP:
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Consigli di Prevenzione e Protezione Il rischio di clima estremo in lavori all’aperto. Cosa fare per evitare colpi di calore e infortuni nelle giornate più calde? Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e specificamente i lavoratori esposti ad agenti fisici. È importante, quindi, effettuare una valutazione del rischio che tenga conto anche delle alte temperature, in particolare per alcune categorie di lavoratori, come gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra, gli operai dei cantieri edili e stradali ed, inoltre, i lavoratori che sono esposti a fonti di calore radiante (acciaierie, fonderie, vetrerie).
Patologie dovute all’esposizione ad alte temperature
Norme di Primo Soccorso In caso di crampi:
Norme generali per la prevenzione
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Consigli per l'estate ♦ Punture da pesce ragno: cose da sapere. Il pesce ragno (o Tracina) è un pesce diffuso nei bassi fondali di tutto il Mar Mediterraneo. Presenta un corpo cilindrico ma appiattito sul ventre, che gli permette di vivere sul fondo del mare, con una livrea giallo-bianco-beige, che lo rede molto difficile da individuare. Questa tecnica mimetica gli permette, inoltre, di cacciare più facilmente le sue prede. Per difendersi dai predatori è munito di una serie di spine collegate ad una ghiandola velenifera e situate poco prima della pinna dorsale. Solitamente si viene punti dal pesce ragno quando lo si calpesta inavvertitamente.
Sintomi In seguito alla puntura di un pesce ragno si percepisce un dolore lancinante che si irradia dalla ferita lungo tutto l’arto, arrivando talvolta fino all’inguine; il dolore raggiunge il suo massimo dopo 30-45 minuti dalla puntura, perdurando anche 24 ore, con residue parestesie ed insensibilità. Il veleno non è pericoloso per la vita dell’uomo, tuttavia un dolore molto forte può portare l’organismo a reagire con
Cosa fare?
♦ Punture di medusa: cose da sapere. Le meduse sono celenterati, organismi semplici costituiti da un corpo centrale (ombrella) da cui si dipartono i tentacoli, che possono variare in numero, dimensioni e lunghezza. Quando la medusa viene disturbata estroflette i tentacoli che liberano, sulla cute della “preda”, una serie di nematocisti, che possono in parte attivarsi all’istante, facendo scattare il filamento urticante, o rimanere “inesplose”.
Sintomi Nei nostri mari sono presenti diversi tipi di meduse ed ognuna ha un diverso effetto, che comunque non arriva quasi mai ad essere direttamente mortale.
Sintomi principali (che si risolvono in 24-48 ore)
Sintomi che possono presentarsi in soggetti allergici e/o in situazioni limite (presenza di punture molteplici effettuate da meduse in branco)
Cosa fare?
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