Newsletter Luglio 2016
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Newsletter Luglio 2016 |
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Normative e Leggi È stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2016 con indicazioni di attuazione della normativa in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica: adeguamento entro il 31 dicembre 2016. Il Ministero dell'Interno con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decreta l’attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992.
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26 maggio 2016 devono adottare le seguenti misure comunque entro il 31 dicembre 2016:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12; b) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto: 1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento) -6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste.
Inoltre il termine degli adeguamenti previsti e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività e il progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b).
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamentoqualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, mentre quelli per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del decreto 151/2011 relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).
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Luglio 2016 |
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Notizie, Indagini e Ricerche La Commissione Europea propone una protezione rafforzata dei lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene. Il cancro costituisce il principale fattore di rischio per la salute dei lavoratori nell’Unione europea. Si propone di migliorare la protezione dalle sostanze chimiche cancerogene rispetto a quanto già previsto dalla legislazione.
I principi per la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni sono stabiliti, a livello di UE, dalla direttiva quadro generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (89/391/CEE) e dalle direttive che disciplinano specificamente i rischi chimici (in particolare la direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni). In base alla direttiva quadro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati o ridotti al minimo. La direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni detta una serie di disposizioni concrete riguardanti specificamente gli agenti chimici cancerogeni. I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall’esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni e devono prevenire l’esposizione in presenza di rischi. Se possibile, le sostanze cancerogene dovrebbero essere sostituite con prodotti alternativi meno pericolosi; altrimenti, nella misura in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, la fabbricazione e l’utilizzo degli agenti cancerogeni dovrebbero avvenire in un sistema chiuso per evitare l’esposizione dei lavoratori. Se anche questo è impossibile, bisogna comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori.
L’assenza di limiti nazionali di esposizione professionale (OEL) per alcuni agenti cancerogeni e la fissazione di limiti elevati per altri determinano una protezione inadeguata dei lavoratori dell’UE. La diversità dei limiti nazionali di esposizione professionale può creare incertezza su quali siano le norme adeguate di gestione del rischio. In base alla direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni, gli Stati membri possono adottare valori limite nazionali più bassi (quindi più rigorosi) rispetto a quelli dell’UE, in linea con l’obiettivo ultimo della direttiva che punta a ridurre al minimo l’esposizione.
In base al contributo fornito da scienziati, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro, la Commissione ha proposto valori limite per 13 agenti chimicicontenuti in un elenco di agenti chimici individuati come prioritari. Per i restanti agenti chimici, per i quali occorre un’ulteriore analisi, una proposta relativa alla fissazione di valori limite verrà presentata entro la fine del 2016.
Tabella. Settori interessati, tipi di cancro derivati da tali agenti chimici e stima dei livelli di esposizione per i 13 agenti chimici in esame.
Secondo le stime, l’introduzione dei valori limite proposti potrebbe consentire di evitare circa 100000 decessi nei prossimi 50 anni, principalmente in relazione a silice cristallina respirabile (98670), cromo VI (1670) e fibre ceramiche refrattarie (50). Il tempo che intercorre tra l’esposizione a un agente cancerogeno e l’insorgenza della malattia può tuttavia arrivare fino a 50 anni.
Con l’attuazione di questa proposta si otterranno numerosi benefici, non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese e gli Stati Membri: si ridurranno i costi che i tumori professionali causano in termini di produttività, visto che le imprese eviteranno di trovarsi private dei loro collaboratori e di dover cercare e formare nuovi lavoratori ed, inoltre, si diminuirà la spesa sanitaria per trattamenti di cura e riabilitazione, come pure la spesa dovuta a inattività e pensionamento anticipato per malattia e gli indennizzi per malattie professionali riconosciute.
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Luglio 2016 |
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Consigli di Prevenzione e Protezione Le radiazioni solari rappresentano un rischio per tutti i soggetti esposti e per i lavoratori all’aperto. Una scorretta esposizione può provocare danni alla pelle (eritemi, scottature, foto-invecchiamento per ispessimento degli strati superficiali della pelle e, nei casi più gravi, insorgenza di tumori), danni agli occhi (foto-cheratite e foto-congiuntivite) e danni al sistema immunitario (l’esposizione acuta e l’esposizione cronica alla radiazione UV diminuiscano la capacità del sistema immunitario di riconoscere e di reagire contro i microrganismi invadenti o contro l’insorgere di un tumore).
Si può valutare tale rischio con l’Indice Universale della Radiazione UV Solare (UVI). Più è alto il valore dell’indice maggiore è il potenziale di danno per la pelle e per gli occhi. Esso viene misurato dal servizio meteorologico nazionale e spesso è riportato dai mezzi di informazione unitamente alle previsioni del tempo:
ESPOSIZIONE BASSA = UVI < 2 ESPOSIZIONE MODERATA = UVI 3-5 ESPOSIZIONE ALTA = UVI 6-7 ESPOSIZIONE MOLTO ALTA = UVI 8-10 ESPOSIZIONE ESTREMA = UVI 11+
Tabella. Protezione da attuare in base al valore UVI.
Si possono inoltre attuare azioni di prevenzione per ridurre i rischi da esposizione:
Inoltre, è bene ricordare che:
Quando si lavora al sole non bisogna togliersi i vestiti, ma è consigliato indossare:
Gli occhiali da sole devono fornire una buona protezione dai raggi UVA e UVB. È scorretto pensare che siano sufficienti delle lenti scure. Al contrario, occhiali scuri senza protezione UV possono provocare danni poiché, provocando la dilatazione della pupilla, fanno sì che l’occhio sia maggiormente esposto ai raggi. Gli occhiali da sole devono avere, inoltre, la marcatura CE apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile, indelebile ed inconfondibile (essa attesta che il prodotto risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti per legge), la dicitura sulla confezione: “Bloccano il 99% dei raggi ultravioletti” ed una nota informativa redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua ufficiale dello Stato dove il prodotto viene distribuito.
Infine, bisogna scegliere accuratamente creme con filtri solari. Si raccomanda di:
L’SPF è dato dal rapporto fra il tempo di esposizione necessario a far comparire l’eritema su una zona di pelle protetta e il tempo necessario a far comparire l’eritema su una zona non protetta. Maggiore è il numero di SPF, più elevata è la protezione.
Per scegliere una crema solare che garantisca la giusta protezione alla pelle si deve considerare il proprio fototipo.
SPF 6 – 10 = PROTEZIONE BASSA adatta al FOTOTIPO 6 e 5 SPF 15 – 25 = PROTEZIONE MEDIA adatta al FOTOTIPO 4 e 3 SPF 30 – 50 = PROTEZIONE ELEVATA adatta al FOTOTIPO 3 e 2 SPF 50 + = PROTEZIONE MOLTO ELEVATA adatta al FOTOTIPO 1
Il fototipo indica come la pelle reagisce all’esposizione solare. Possiamo distinguere 6 fototipi in base al colore della pelle e dei capelli, alla comparsa di eritemi e all’attitudine ad abbronzarsi. Più basso è il fototipo maggiori saranno le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da esposizione solare, in particolare quello relativo alla comparsa di tumori cutanei.
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